Oggetto del giudizio - Denuncia di incostituzionalità di norma regolamentare congiuntamente a norma legislativa - Sussistenza tra esse di un nesso stretto di specificazione qualificata - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, pur se il primo ha origine in una norma regolamentare e conserva tale natura. Un nesso stretto di specificazione qualificata lega la norma subprimaria dell'art. 204 a quella primaria recata dal successivo art. 205 del medesimo testo unico "misto", poiché il contenuto dell'una fa corpo con l'altra, entrambe concorrendo a disciplinare il recupero delle spese di giustizia in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi.
Ove la regolamentazione censurata di illegittimità costituzionale sia rappresentata, nella sostanza, dal combinato disposto di una norma primaria e di una subprimaria e la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria, è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018).