Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Personale dei gruppi consiliari iscritto all'albo nazionale dei giornalisti - Prevista applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, con spesa a carico del Consiglio regionale in deroga al limite finanziario stabilito - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 73, della legge reg. Lazio n. 17 del 2016, modificativo dell'art. 37, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva abrogazione della disposizione impugnata).
In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 112 del 2017, n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).