Sentenza 5/2019 (ECLI:IT:COST:2019:5)
Massima numero 40458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/11/2018; Decisione del
22/11/2018
Deposito del 11/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Titolo
Trasporto pubblico - Ascrivibilità (dopo la riforma del Titolo V Cost.) del servizio di trasporto pubblico alla competenza regionale residuale - Permanente competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza della circolazione e dei veicoli - Riconducibilità, in particolare, della disciplina della revisione dei veicoli alle materie della sicurezza e della tutela dell'ambiente.
Trasporto pubblico - Ascrivibilità (dopo la riforma del Titolo V Cost.) del servizio di trasporto pubblico alla competenza regionale residuale - Permanente competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza della circolazione e dei veicoli - Riconducibilità, in particolare, della disciplina della revisione dei veicoli alle materie della sicurezza e della tutela dell'ambiente.
Testo
Dopo la riforma del Titolo V Cost., mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (117, quarto comma, Cost.), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale. In particolare, la disciplina della revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007, sulla competenza in tema di servizio pubblico di trasporto; sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004, sulla competenza in tema di sicurezza della circolazione e dei veicoli; sentenza n. 77 del 2013, sulla revisione dei veicoli; sentenze n. 135 del 11997, n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976, sul riparto competenziale anteriore alla riforma del Titolo V Cost.).
Dopo la riforma del Titolo V Cost., mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (117, quarto comma, Cost.), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale. In particolare, la disciplina della revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007, sulla competenza in tema di servizio pubblico di trasporto; sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004, sulla competenza in tema di sicurezza della circolazione e dei veicoli; sentenza n. 77 del 2013, sulla revisione dei veicoli; sentenze n. 135 del 11997, n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976, sul riparto competenziale anteriore alla riforma del Titolo V Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte