Sentenza 5/2019 (ECLI:IT:COST:2019:5)
Massima numero 40459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/11/2018;  Decisione del  22/11/2018
Deposito del 11/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40458  40460


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Piemonte - Trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente - Divieto alle imprese autorizzate di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni con percorrenza di un milione di chilometri e obbligo di cancellarli dagli elenchi di quelli autorizzati - Introduzione di un requisito di efficienza tecnica non previsto dalla legislazione statale in materia di sicurezza del trasporto e distorsivo della concorrenza su base territoriale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, che vieta alle imprese autorizzate all'esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni con percorrenza di un milione di chilometri e le obbliga a cancellarli dagli elenchi dei veicoli autorizzati alla predetta attività. Eccede l'ambito della potestà legislativa residuale regionale in materia di servizio pubblico di trasporto (di linea e non di linea) una disposizione - pur di contenuto in sé non irragionevole, come quella censurata dal TAR Piemonte, sez. seconda - che, introducendo a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale un ulteriore requisito attinente all'efficienza tecnica del veicolo, non previsto dalla disciplina statale in materia di sicurezza del trasporto, finisce per limitare l'esercizio dell'attività di NCC da parte degli operatori "interni" e per creare una distorsione della concorrenza su base territoriale. Le Regioni, infatti, non possono incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge n. 218 del 2003 (artt. 1 e 4), la quale costituisce esercizio delle competenze esclusive statali in materia di "tutela della concorrenza" e di "sicurezza" (art. 117, secondo comma, lett. e ed h, Cost.) e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell'attività di NCC e alla sicurezza del trasporto, esprimendone la sintesi in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale. (Precedente citato: sentenza n. 30 del 2016, dichiarativa dell'incostituzionalità costituzionale di analoga disposizione della medesima legge regionale; sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997, sulla possibilità per le Regioni di regolare - senza alterare la tutela concorrenziale - gli oggetti indicati dalla legge n. 218 del 2003 e, in generale, la gestione del servizio).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  26/06/2006  n. 22  art. 12  co. 1

legge della Regione Piemonte  26/06/2006  n. 22  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte