Sentenza 6/2019 (ECLI:IT:COST:2019:6)
Massima numero 42177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 11/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  42178  42179  42180  42181


Titolo
Ricorso in via principale - Interpretazione prima facie non implausibile della disposizione impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di interesse ad agire - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, promossa dalla Regione autonoma Sardegna. Pur non essendo l'unica possibile, non può ritenersi prima facie implausibile la lettura della disposizione impugnata offerta dalla ricorrente, secondo la quale nel prevedere un contributo esiguo, essa eluderebbe e dilazionerebbe nel tempo l'accordo complessivo sui saldi, con conseguente pregiudizio dell'adeguamento delle risorse finanziarie spettanti e del finanziamento delle funzioni statutariamente assegnate.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da accezioni polisense delle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 270 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 851

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte