Ricorso in via principale - Interpretazione prima facie non implausibile della disposizione impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di interesse ad agire - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, promossa dalla Regione autonoma Sardegna. Pur non essendo l'unica possibile, non può ritenersi prima facie implausibile la lettura della disposizione impugnata offerta dalla ricorrente, secondo la quale nel prevedere un contributo esiguo, essa eluderebbe e dilazionerebbe nel tempo l'accordo complessivo sui saldi, con conseguente pregiudizio dell'adeguamento delle risorse finanziarie spettanti e del finanziamento delle funzioni statutariamente assegnate.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da accezioni polisense delle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 270 del 2017).