Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Circoscrizione da parte della Corte costituzionale alle statuizioni della norma impugnata.
Sono ammissibili le censure di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, proposte dalla Regione autonoma Sardegna avverso l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e sproporzione sull'autonomia organizzativa e di spesa della Regione.
Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 29 del 2016).