Sentenza 6/2019 (ECLI:IT:COST:2019:6)
Massima numero 42178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 11/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  42177  42179  42180  42181


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Circoscrizione da parte della Corte costituzionale alle statuizioni della norma impugnata.

Testo

Sono ammissibili le censure di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, proposte dalla Regione autonoma Sardegna avverso l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e sproporzione sull'autonomia organizzativa e di spesa della Regione.

Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 29 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 851

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte