Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della legge della Regione Puglia che, nell'ambito della promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, affida ai comuni l'individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta il procedimento di adozione di un'apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell'atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l'ipotesi in cui questo non sia assunto). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e al d.m. n. 1444 del 1968, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942 e agli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione e, ancora, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009, all’art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, e all’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, – dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che, nell’ambito della promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, affida ai comuni l’individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta il procedimento di adozione di un’apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell’atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l’ipotesi in cui questo non sia assunto. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).