Sentenza 6/2019 (ECLI:IT:COST:2019:6)
Massima numero 42180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 11/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  42177  42178  42179  42181


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla Regione autonoma Sardegna di un contributo pari a 15 milioni di euro per il 2019 - Previsione "nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari con lo Stato" e in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità - Irragionevolezza e violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 5 e 116 Cost., degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna e del principio di leale collaborazione - l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse per consentirle una fisiologica programmazione, nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica. La norma impugnata lede le competenze regionali, sottraendo alla programmazione triennale della Regione ricorrente una cospicua quantità di risorse, riconoscendole un contributo - pari a 15 milioni di euro per il solo esercizio 2019 - incongruente con il fisiologico finanziamento delle funzioni regionali. La norma è, inoltre, intrinsecamente irragionevole, risultando l'esigua consistenza dello stanziamento in contraddizione con il suo obiettivo, sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, rispetto ai lunghi tempi dell'irrisolta vertenza "entrate" e alla dimensione finanziaria degli obiettivi richiamati dalla medesima norma. Fermo restando l'istituto dell'accordo come strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria, e impregiudicata la possibilità che la trattativa possa riprendere con immediato esito costituzionalmente conforme, deve essere comunque assicurato per il triennio 2018-2020 un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che anticipi, nel corso dell'esercizio 2019, gli effetti dell'accordo in itinere nel caso in cui quest'ultimo non venga stipulato con tempestività e che sia determinato tramite la ponderazione di elementi ricavabili dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza costituzionale (tra i quali la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, le funzioni esercitate e relativi oneri, gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità, il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e il principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell'esercizio 2018). (Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 61 del 2018, n. 247 del 2017, n. 154 del 2017, n. 188 del 2016, n. 10 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 10 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013 e n. 118 del 2012).

Se possono essere adottate, senza violare la Costituzione, riduzioni delle risorse spettanti alle Regioni, il limite intrinseco di tale processo riduttivo è l'impossibilità di svolgere correttamente le funzioni [ad esse assegnate] e ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni; più in generale, la giurisprudenza costituzionale ammette che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 1999, n. 307 del 1983, n.123 del 1992 e n. 370 del 1993).

La proporzionalità e la conseguente conformità a Costituzione dei prelievi a carico delle autonomie territoriali sono strettamente dipendenti dal sincronico raffronto con le singole manovre di finanza pubblica che li dispongono, dovendosi evitare il consolidamento automatico di contributi e accantonamenti assunti in contesti economici inerenti a pregressi esercizi. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).

Gli oneri conseguenti alle pronunzie di incostituzionalità adottate nella materia del diritto del bilancio possono essere traslati su esercizi successivi laddove quello in corso non consenta proficue rimodulazioni conformi all'art. 81 Cost. e agli altri precetti costituzionali di ordine finanziario; tuttavia le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie della Corte costituzionale non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015).

L'equilibrio complessivo [della finanza pubblica allargata] deve essere congruente e coordinato con quello della singola componente aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della Regione, e, quindi, il superiore interesse alla realizzazione del menzionato equilibrio complessivo trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'ente che vi è soggetto e, con riguardo alle autonomie territoriali, nell'esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate. La giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 Cost. un canone di razionalità della legge svincolato da una normativa di raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, per cui il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 87 del 2012, n. 245 del 2007, n. 416 del 2000 e n. 89 del 1996).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 851

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte