Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente in qualità di parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio sul quale la decisione della Corte potrebbe influire - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato dalla Associazione nazionale libera caccia con sede in Roma, essendo quest'ultima parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio.
Per costante giurisprudenza, di norma, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 120 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017).
Non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 69 del 2017 e allegata ordinanza dibattimentale).