Thema decidendum - Profili di incostituzionalità sollevati dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, sono inammissibili - in quanto si traducono in questioni non sollevate dal rimettente - l'evocazione, ad opera delle parti costituite, dell'art. 3 Cost. e della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e la prospettazione del possibile contrasto delle norme oggetto del giudizio con gli artt. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 1, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992.
Per consolidato orientamento, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018).