Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione di ragioni di censura in ordine di subordinazione logica - Insussistenza di oscurità e contraddittorietà della motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione di ragioni di censura in ordine di subordinazione logica - Insussistenza di oscurità e contraddittorietà della motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per oscurità e contraddittorietà della motivazione, della censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Il rimettente sostiene con sufficiente chiarezza, che, in assenza di un'espressa norma dello Stato che lo consenta, il legislatore regionale non potrebbe derogare alle previsioni della legislazione statale afferenti alle specie cacciabili; e, in evidente rapporto di subordinazione logica, che in ogni caso l'adozione del calendario venatorio non può avvenire con legge-provvedimento, bensì necessariamente con atto amministrativo. Non è, del resto, di per sé contraddittorio, bensì coerente, ritenere che le Regioni non possano impedire il prelievo di alcune specie nemmeno attraverso il calendario venatorio e, poi, assumere che con questo si potrebbero introdurre deroghe alla disciplina statale, ma solo limitatamente ai periodi di esercizio della caccia.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per oscurità e contraddittorietà della motivazione, della censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Il rimettente sostiene con sufficiente chiarezza, che, in assenza di un'espressa norma dello Stato che lo consenta, il legislatore regionale non potrebbe derogare alle previsioni della legislazione statale afferenti alle specie cacciabili; e, in evidente rapporto di subordinazione logica, che in ogni caso l'adozione del calendario venatorio non può avvenire con legge-provvedimento, bensì necessariamente con atto amministrativo. Non è, del resto, di per sé contraddittorio, bensì coerente, ritenere che le Regioni non possano impedire il prelievo di alcune specie nemmeno attraverso il calendario venatorio e, poi, assumere che con questo si potrebbero introdurre deroghe alla disciplina statale, ma solo limitatamente ai periodi di esercizio della caccia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
22/12/2015
n. 26
art. 39
co. 1
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
legge della Regione Piemonte
27/12/2016
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte