Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Ambiente - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Collocazione, nel nuovo Titolo V della Costituzione, tra le materie di esclusiva competenza statale - Carattere trasversale - Conseguente possibile estensione anche nell'ambito di materie di competenza regionale - Facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio della potestà legislativa in tali materie, norme di tutela ambientale più elevate.
Ambiente - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Collocazione, nel nuovo Titolo V della Costituzione, tra le materie di esclusiva competenza statale - Carattere trasversale - Conseguente possibile estensione anche nell'ambito di materie di competenza regionale - Facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio della potestà legislativa in tali materie, norme di tutela ambientale più elevate.
Testo
La collocazione - con la riforma del Titolo V della Costituzione - della materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" tra quelle di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate. (Precedenti citati: sentenze n. 536 del 2002, n. 365 del 1994 e n. 67 del 1992, sull'ambiente come bene unitario e valore trasversale, ricavabile già prima della riforma del 2001 dagli artt. 9 e 32 Cost.).
La collocazione - con la riforma del Titolo V della Costituzione - della materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" tra quelle di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate. (Precedenti citati: sentenze n. 536 del 2002, n. 365 del 1994 e n. 67 del 1992, sull'ambiente come bene unitario e valore trasversale, ricavabile già prima della riforma del 2001 dagli artt. 9 e 32 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte