Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Caccia - Inclusione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni - Necessario rispetto, nell'esercizio di tale competenza, della normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Conseguenze - Inderogabilità in peius dei livelli minimi di protezione faunistica stabiliti dalla legge n. 157 del 1992 e facoltà del legislatore regionale di innalzarli (anche limitando il numero delle specie cacciabili).
Caccia - Inclusione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni - Necessario rispetto, nell'esercizio di tale competenza, della normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Conseguenze - Inderogabilità in peius dei livelli minimi di protezione faunistica stabiliti dalla legge n. 157 del 1992 e facoltà del legislatore regionale di innalzarli (anche limitando il numero delle specie cacciabili).
Testo
La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" ove questa esprima regole minime uniformi, da ciò conseguendo che i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono derogabili in peius dal legislatore regionale, e che quest'ultimo è invece abilitato, nell'esercizio della competenza residuale, a intervenire su tale disciplina per innalzare il livello della tutela ambientale, come avviene, in particolare, ove la legge regionale, anziché (illegittimamente) ampliare, riduca il numero delle specie cacciabili. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017; sentenza n. 278 del 2012, sulla possibilità per la Provincia autonoma di Bolzano di restringere il periodo del prelievo venatorio; sentenze n. 233 del 2010, n. 227 del 2003, n. 272 del 1996, n. 577 del 1990 e n. 1002 del 1988, sulla facoltà delle Regioni di limitare, e non di ampliare, il numero delle specie cacciabili).
La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" ove questa esprima regole minime uniformi, da ciò conseguendo che i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono derogabili in peius dal legislatore regionale, e che quest'ultimo è invece abilitato, nell'esercizio della competenza residuale, a intervenire su tale disciplina per innalzare il livello della tutela ambientale, come avviene, in particolare, ove la legge regionale, anziché (illegittimamente) ampliare, riduca il numero delle specie cacciabili. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017; sentenza n. 278 del 2012, sulla possibilità per la Provincia autonoma di Bolzano di restringere il periodo del prelievo venatorio; sentenze n. 233 del 2010, n. 227 del 2003, n. 272 del 1996, n. 577 del 1990 e n. 1002 del 1988, sulla facoltà delle Regioni di limitare, e non di ampliare, il numero delle specie cacciabili).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte