Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Legittimo innalzamento, nell'esercizio della competenza residuale in materia di caccia, della soglia minima di tutela della fauna selvatica stabilita dal legislatore statale - Coerente attuazione del principio autonomistico - Non fondatezza delle questioni.
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Legittimo innalzamento, nell'esercizio della competenza residuale in materia di caccia, della soglia minima di tutela della fauna selvatica stabilita dal legislatore statale - Coerente attuazione del principio autonomistico - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - in quanto estendono il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili. Le norme regionali censurate non violano la competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", poiché non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, essendo dirette a un legittimo incremento della suddetta protezione minima. Con esso, il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza residuale spettantegli in materia di caccia - ha concretizzato un'attuazione del principio autonomista coerente con la particolare sensibilità della comunità piemontese al valore costituzionale dell'ambiente e dell'ecosistema, dimostrata da una normativa regionale tradizionalmente caratterizzata dalla riduzione del numero di specie cacciabili e dunque notevolmente più rigorosa di quella statale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2003 e n. 577 del 1990, dichiarative dell'incostituzionalità di norme di altre Regioni che, al contrario, ampliavano il numero delle specie cacciabili).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - in quanto estendono il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili. Le norme regionali censurate non violano la competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", poiché non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, essendo dirette a un legittimo incremento della suddetta protezione minima. Con esso, il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza residuale spettantegli in materia di caccia - ha concretizzato un'attuazione del principio autonomista coerente con la particolare sensibilità della comunità piemontese al valore costituzionale dell'ambiente e dell'ecosistema, dimostrata da una normativa regionale tradizionalmente caratterizzata dalla riduzione del numero di specie cacciabili e dunque notevolmente più rigorosa di quella statale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2003 e n. 577 del 1990, dichiarative dell'incostituzionalità di norme di altre Regioni che, al contrario, ampliavano il numero delle specie cacciabili).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
22/12/2015
n. 26
art. 39
co. 1
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
legge della Regione Piemonte
27/12/2016
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte