Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40303  40304  40305  40306  40307  40308  40310  40311  40312


Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Legittimo innalzamento, nell'esercizio della competenza residuale in materia di caccia, della soglia minima di tutela della fauna selvatica stabilita dal legislatore statale - Coerente attuazione del principio autonomistico - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - in quanto estendono il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili. Le norme regionali censurate non violano la competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", poiché non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, essendo dirette a un legittimo incremento della suddetta protezione minima. Con esso, il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza residuale spettantegli in materia di caccia - ha concretizzato un'attuazione del principio autonomista coerente con la particolare sensibilità della comunità piemontese al valore costituzionale dell'ambiente e dell'ecosistema, dimostrata da una normativa regionale tradizionalmente caratterizzata dalla riduzione del numero di specie cacciabili e dunque notevolmente più rigorosa di quella statale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2003 e n. 577 del 1990, dichiarative dell'incostituzionalità di norme di altre Regioni che, al contrario, ampliavano il numero delle specie cacciabili).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  22/12/2015  n. 26  art. 39  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

legge della Regione Piemonte  27/12/2016  n. 27  art. 1  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte