Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alle disposizioni della legge della Regione Puglia in materia edilizia). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al d.m. n. 1444 del 1968, agli artt. 2-bis, comma 1-ter, e 3 t.u. edilizia e all’art. 41-quinques, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali – degli artt. 3, comma 2, lett. a, 4, commi 5 e 7, e 5 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che prevedono che l’ampliamento finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, sia condizionato dalla sussistenza di alcuni requisiti tra cui quello della «contiguità fisica» all’edificio; che dispongono che la ricostruzione degli edifici con aumento sino al 35% della volumetria debba rispettare le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e le altre condizioni dettate dal t.u. edilizia; che per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire; che prevedono che, nell’ambito degli interventi di demolizione e di ricostruzione, l’incremento dell’indice di edificabilità di zona non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).