Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40303  40304  40305  40306  40307  40308  40309  40311  40312


Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Ritenuta attrazione nella disciplina legislativa del calendario venatorio, in contrasto con il principio dell'approvazione di esso con atto amministrativo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Carattere generale e astratto del divieto censurato, estraneo al contenuto tipico e agli effetti temporanei e contingenti del calendario venatorio - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - in quanto non rispetterebbero il principio (desumibile dall'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 ed enunciato nella sentenza n. 20 del 2012) secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo. Le norme regionali censurate - a ciò legittimate dalla competenza legislativa residuale in materia di caccia - hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie prescindendo da una specifica stagione venatoria, e dunque hanno stabilito un precetto normativo suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo, privo del contenuto tipico (e degli effetti temporanei e contingenti) del calendario venatorio, il quale, lungi dall'essere attratto nella disciplina legislativa, è stato invece approvato (con tre successive deliberazioni della Giunta regionale) nella forma dell'atto amministrativo, conformemente all'evocato principio. Né il comma 3, secondo periodo, del citato art. 18 - a norma del quale la variazione delle specie cacciabili può essere disposta, sentito l'ISPRA, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - impedisce al legislatore regionale di innalzare in via generale e astratta il livello minimo di tutela faunistica posto dalla legislazione statale, giacché, alla stregua dell'interpretazione indicata nella sentenza n. 20 del 2012, la legge n. 157 del 1992 impone alle Regioni la forma dell'atto amministrativo soltanto nell'adozione del calendario venatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 310 del 2012 e n. 20 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  22/12/2005  n. 26  art. 39  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

legge della Regione Piemonte  27/12/2016  n. 27  art. 1  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte