Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Asserita finalità di alterare l'esito di un giudizio amministrativo in corso - Denunciata interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità delle questioni.
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Asserita finalità di alterare l'esito di un giudizio amministrativo in corso - Denunciata interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - per asserita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale. Non sono illustrate le ragioni per cui la normativa censurata - efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte, volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi nonché priva di efficacia retroattiva (e, quindi, di idoneità a sanare gli eventuali vizi di precedenti atti amministrativi) - sarebbe qualificabile, ad avviso del rimettente, come legge specificamente diretta ad alterare l'esito del giudizio amministrativo pendente avverso il mancato inserimento nel calendario venatorio delle specie di uccelli acquatici poi disciplinati dalla stessa normativa, potendo solo evincersi dalla successione cronologica degli avvenimenti che l'approvazione della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è intervenuta in pendenza della controversia, ciò che costituisce evenienza di mero fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997, ordinanza n. 263 del 2002; sentenza n. 525 del 2000, sui presupposti di legittimità delle norme interpretative e della loro portata retroattiva).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - per asserita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale. Non sono illustrate le ragioni per cui la normativa censurata - efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte, volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi nonché priva di efficacia retroattiva (e, quindi, di idoneità a sanare gli eventuali vizi di precedenti atti amministrativi) - sarebbe qualificabile, ad avviso del rimettente, come legge specificamente diretta ad alterare l'esito del giudizio amministrativo pendente avverso il mancato inserimento nel calendario venatorio delle specie di uccelli acquatici poi disciplinati dalla stessa normativa, potendo solo evincersi dalla successione cronologica degli avvenimenti che l'approvazione della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è intervenuta in pendenza della controversia, ciò che costituisce evenienza di mero fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997, ordinanza n. 263 del 2002; sentenza n. 525 del 2000, sui presupposti di legittimità delle norme interpretative e della loro portata retroattiva).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
22/12/2015
n. 26
art. 39
co. 1
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
legge della Regione Piemonte
27/12/2016
n. 27
art. 1
co. 4
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte