Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40303  40304  40305  40306  40307  40308  40309  40310  40312


Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Asserita finalità di alterare l'esito di un giudizio amministrativo in corso - Denunciata interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - per asserita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale. Non sono illustrate le ragioni per cui la normativa censurata - efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte, volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi nonché priva di efficacia retroattiva (e, quindi, di idoneità a sanare gli eventuali vizi di precedenti atti amministrativi) - sarebbe qualificabile, ad avviso del rimettente, come legge specificamente diretta ad alterare l'esito del giudizio amministrativo pendente avverso il mancato inserimento nel calendario venatorio delle specie di uccelli acquatici poi disciplinati dalla stessa normativa, potendo solo evincersi dalla successione cronologica degli avvenimenti che l'approvazione della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è intervenuta in pendenza della controversia, ciò che costituisce evenienza di mero fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997, ordinanza n. 263 del 2002; sentenza n. 525 del 2000, sui presupposti di legittimità delle norme interpretative e della loro portata retroattiva).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  22/12/2015  n. 26  art. 39  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

legge della Regione Piemonte  27/12/2016  n. 27  art. 1  co. 4

legge della Regione Piemonte  04/05/2012  n. 5  art. 40  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte