Sentenza 7/2019 (ECLI:IT:COST:2019:7)
Massima numero 40312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 17/01/2019; Pubblicazione in G. U. 23/01/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Denunciato contrasto con l'obbligo comunitario di adeguata istruttoria e motivazione nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna - Difetto di adeguata motivazione della censura - Inammissibilità delle questioni.
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Introduzione del divieto di caccia per alcune specie (lepre variabile, pernice bianca, allodola, merlo e vari uccelli acquatici) incluse dalla legge n. 157 del 1992 tra quelle cacciabili - Denunciato contrasto con l'obbligo comunitario di adeguata istruttoria e motivazione nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna - Difetto di adeguata motivazione della censura - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di adeguata motivazione del vulnus denunciato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 e agli artt. 114 e 193 del TFUE - per asserito contrasto con l'obbligo comunitario di adeguata istruttoria e motivazione nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna. La censura è formulata in modo generico e apodittico, poiché non è individuato lo specifico contenuto precettivo delle norme interposte con cui le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, né sono indicate le ragioni per le quali il parere dell'ISPRA sarebbe imposto dalla evocata normativa eurounitaria (peraltro prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri). (Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di adeguata motivazione del vulnus denunciato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 e agli artt. 114 e 193 del TFUE - per asserito contrasto con l'obbligo comunitario di adeguata istruttoria e motivazione nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna. La censura è formulata in modo generico e apodittico, poiché non è individuato lo specifico contenuto precettivo delle norme interposte con cui le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, né sono indicate le ragioni per le quali il parere dell'ISPRA sarebbe imposto dalla evocata normativa eurounitaria (peraltro prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri). (Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
22/12/2015
n. 26
art. 39
co.
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
legge della Regione Piemonte
27/12/2016
n. 27
art. 1
co.
legge della Regione Piemonte
04/05/2012
n. 5
art. 40
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
22/07/2002
n. 1600
art. decisione
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 114
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 193