Sentenza 42/1980 (ECLI:IT:COST:1980:42)
Massima numero 9741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
25/03/1980; Decisione del
25/03/1980
Deposito del 26/03/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/80. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE E TASSE - I.LO.R. - APPLICAZIONE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, CHE NON SIANO ASSIMILABILI AI REDDITI D'IMPRESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 42/80. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE E TASSE - I.LO.R. - APPLICAZIONE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, CHE NON SIANO ASSIMILABILI AI REDDITI D'IMPRESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Le norme relative all'imposta locale sui redditi, in quanto distraggono i redditi di lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente al solo scopo di attrarli nella disciplina dei redditi fondati sul patrimonio ovvero misti, contrasta coi principi di eguaglianza e di capacita` contributiva, poiche` l'esistenza di una zona intermedia tra i redditi sicuramente di patrimonio o di impresa e quelli di solo lavoro autonomo non toglie che questi ultimi debbano restare distinti dai primi sul piano del diritto tributario. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi l'art. 4, n. 1, l. 9 ottobre 1971 n. 825 e l'art. 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, se non assimilabili ai redditi di impresa, dall'imposta locale sui redditi.
Le norme relative all'imposta locale sui redditi, in quanto distraggono i redditi di lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente al solo scopo di attrarli nella disciplina dei redditi fondati sul patrimonio ovvero misti, contrasta coi principi di eguaglianza e di capacita` contributiva, poiche` l'esistenza di una zona intermedia tra i redditi sicuramente di patrimonio o di impresa e quelli di solo lavoro autonomo non toglie che questi ultimi debbano restare distinti dai primi sul piano del diritto tributario. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi l'art. 4, n. 1, l. 9 ottobre 1971 n. 825 e l'art. 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, se non assimilabili ai redditi di impresa, dall'imposta locale sui redditi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte