Sentenza 9/2019 (ECLI:IT:COST:2019:9)
Massima numero 40534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 25/01/2019; Pubblicazione in G. U. 30/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40532  40533  40535


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Conferenza di servizi nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Assunzione di determinazione che presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico - Scorporo dell'acquisizione di tale provvedimento dal modulo procedimentale della conferenza ed eventuale sospensione dell'efficacia della determinazione conclusiva di essa - Contrasto con il modello procedimentale configurato dalla normativa statale e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 10, comma 1, lett. d), n. 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 5 del 2010. La disposizione impugnata dal Governo si limita ad estendere il campo di applicazione del già caducato comma 1-quater dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 1 del 2012, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, al caso di conferenza di servizi nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  12/12/2017  n. 36  art. 10  co. 1

legge della Regione Lombardia  02/02/2010  n. 5  art. 4  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte