Sentenza 10/2019 (ECLI:IT:COST:2019:10)
Massima numero 40396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 25/01/2019; Pubblicazione in G. U. 30/01/2019
Titolo
Caccia - Inclusione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni - Necessario rispetto, nell'esercizio di tale competenza, delle regole minime uniformi espresse dalla normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Caccia - Inclusione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni - Necessario rispetto, nell'esercizio di tale competenza, delle regole minime uniformi espresse dalla normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Testo
La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ove essa esprima regole minime uniformi. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 7 del 2019).
La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ove essa esprima regole minime uniformi. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 7 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte