Sentenza 10/2019 (ECLI:IT:COST:2019:10)
Massima numero 40397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 25/01/2019; Pubblicazione in G. U. 30/01/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Lazio - Allenamento dei cani da caccia - Determinazione con legge regionale del periodo e delle zone destinati a tale attività - Contrasto con la regola inderogabile di tutela ambientale che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Lazio - Allenamento dei cani da caccia - Determinazione con legge regionale del periodo e delle zone destinati a tale attività - Contrasto con la regola inderogabile di tutela ambientale che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 17, comma 50, lett. i), n. 5), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che, novellando l'art. 17, comma 9, della legge reg. Lazio n. 17 del 1995, determina legislativamente il periodo e le zone nei quali è consentito l'allenamento dei cani da caccia. La norma impugnata dal Governo eccede la competenza regionale relativa alla caccia, poiché contrasta con la regola di tutela ambientale, inderogabile per le Regioni, espressa dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali - demandando al piano faunistico-venatorio la definizione dell'arco temporale e della dimensione delle zone in cui è consentita l'attività di allenamento dei cani, strumentale e riconducibile a quella venatoria - espressamente riservano tale competenza ad una attività discrezionale della pubblica amministrazione che include, quale momento ineliminabile, la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedimentali (di cui è espressione anche l'interlocuzione tecnica con l'ISPRA) funzionali ad un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 116 del 2012, n. 105 del 2012 e n. 20 del 2012; sentenze n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991, secondo cui l'allenamento dei cani è riconducibile al concetto di attività venatoria, in quanto richiede che i cani caccino effettivamente alcune specie di selvaggina naturale o allevata nei periodi in cui non è aperta la stagione venatoria).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 17, comma 50, lett. i), n. 5), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che, novellando l'art. 17, comma 9, della legge reg. Lazio n. 17 del 1995, determina legislativamente il periodo e le zone nei quali è consentito l'allenamento dei cani da caccia. La norma impugnata dal Governo eccede la competenza regionale relativa alla caccia, poiché contrasta con la regola di tutela ambientale, inderogabile per le Regioni, espressa dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali - demandando al piano faunistico-venatorio la definizione dell'arco temporale e della dimensione delle zone in cui è consentita l'attività di allenamento dei cani, strumentale e riconducibile a quella venatoria - espressamente riservano tale competenza ad una attività discrezionale della pubblica amministrazione che include, quale momento ineliminabile, la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedimentali (di cui è espressione anche l'interlocuzione tecnica con l'ISPRA) funzionali ad un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 116 del 2012, n. 105 del 2012 e n. 20 del 2012; sentenze n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991, secondo cui l'allenamento dei cani è riconducibile al concetto di attività venatoria, in quanto richiede che i cani caccino effettivamente alcune specie di selvaggina naturale o allevata nei periodi in cui non è aperta la stagione venatoria).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
14/08/2017
n. 9
art. 17
co. 50
legge della Regione Lazio
02/05/1995
n. 17
art. 17
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 10
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18