Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della legge della Regione Puglia in materia edilizia). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 136, lettere a e b, cod. beni culturali, e agli artt. 3, 9 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, e. 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e 7 della legge n. 1150 del 1942 – dell’art. 6, comma 1, lett. a e g, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che consente l’applicabilità delle norme della medesima legge agli immobili oggetto di sanatoria e rende possibili interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria anche in aree sottoposte a vincoli diversi da quelli previsti dal cod. beni culturali. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).