Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Personale di ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale - Prevista applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 9, comma 5, e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che ai giornalisti inquadrati nel personale di ruolo della Regione si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana.
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione di esso, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) ed è riservata alla contrattazione collettiva.