Sentenza 12/2019 (ECLI:IT:COST:2019:12)
Massima numero 41721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Thema decidendum - Corretto presupposto della questione incidentale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Corretto presupposto della questione incidentale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita erroneità del presupposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. L'eventuale accoglimento della questione con una pronuncia che renda applicabile il nuovo regime di pignorabilità a tutte le procedure pendenti consentirebbe, infatti, al giudice a quo di dichiarare impignorabili, nei limiti fissati dalla disposizione censurata, le rimesse sul conto corrente bancario a titolo di assegno sociale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita erroneità del presupposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. L'eventuale accoglimento della questione con una pronuncia che renda applicabile il nuovo regime di pignorabilità a tutte le procedure pendenti consentirebbe, infatti, al giudice a quo di dichiarare impignorabili, nei limiti fissati dalla disposizione censurata, le rimesse sul conto corrente bancario a titolo di assegno sociale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 23
co. 6
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte