Sentenza 12/2019 (ECLI:IT:COST:2019:12)
Massima numero 41722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. Pur non avendo il rimettente specificato le date di accreditamento dei ratei, il cui pignoramento è oggetto del giudizio a quo, ai fini della rilevanza è sufficiente l'indicazione della anteriorità o posteriorità dell'accredito rispetto al pignoramento stesso.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. Pur non avendo il rimettente specificato le date di accreditamento dei ratei, il cui pignoramento è oggetto del giudizio a quo, ai fini della rilevanza è sufficiente l'indicazione della anteriorità o posteriorità dell'accredito rispetto al pignoramento stesso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 23
co. 6
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte