Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Attinenza al merito dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di adeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. Il rimettente, infatti, ha escluso tale possibilità in considerazione sia della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015, sia del tenore letterale della disposizione. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2015).
A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 201 e n. 221 del 2015).