Sentenza 12/2019 (ECLI:IT:COST:2019:12)
Massima numero 41724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Procedimento civile - Esecuzione mobiliare - Impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali accreditati sul conto corrente del debitore - Applicazione alle sole procedure esecutive iniziate successivamente alla data del 27 giugno 2015 - Irragionevole disparità di trattamento tra debitori in ragione del discrimine temporale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Procedimento civile - Esecuzione mobiliare - Impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali accreditati sul conto corrente del debitore - Applicazione alle sole procedure esecutive iniziate successivamente alla data del 27 giugno 2015 - Irragionevole disparità di trattamento tra debitori in ragione del discrimine temporale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali - ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all'ottavo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore (27 giugno 2015). Nel contesto in cui il legislatore - ottemperando al monito della Corte con la sentenza n. 85 del 2015 - ha esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole la previsione di un diverso regime temporale - benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente, che lo consentiva - che non estenda tale tutela alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2015, n. 85 del 2015, n. 23 del 2013, n. 506 del 2002 e n. 400 del 1999).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali - ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all'ottavo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore (27 giugno 2015). Nel contesto in cui il legislatore - ottemperando al monito della Corte con la sentenza n. 85 del 2015 - ha esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole la previsione di un diverso regime temporale - benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente, che lo consentiva - che non estenda tale tutela alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2015, n. 85 del 2015, n. 23 del 2013, n. 506 del 2002 e n. 400 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 23
co. 6
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte