Sentenza 13/2019 (ECLI:IT:COST:2019:13)
Massima numero 40719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  40720  40721  40722


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente titolare di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo - Ammissibilità dell'intervento.

Testo
È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio nazionale del notariato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c, della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, i quali esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. L'interveniente, pur estraneo al giudizio a quo, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il CNN è per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei princìpi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli notarili, e che è rappresentante istituzionale del notariato italiano. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità − a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 275 del 2017 e n. 85 del 2017; ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017 e n. 16 del 2017, n. 237 del 2013 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 93  co. 1

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 495

legge  10/10/1990  n. 287  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte