Sentenza 13/2019 (ECLI:IT:COST:2019:13)
Massima numero 40720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Giudice rimettente - Legittimazione a sollevare questioni incidentali - Interpretazione elastica delle nozioni di "giudice" e di "giudizio" nella giurisprudenza costituzionale - Finalità di piena affermazione del principio di costituzionalità.
Giudice rimettente - Legittimazione a sollevare questioni incidentali - Interpretazione elastica delle nozioni di "giudice" e di "giudizio" nella giurisprudenza costituzionale - Finalità di piena affermazione del principio di costituzionalità.
Testo
Riguardo ai presupposti perché, ai sensi degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, le nozioni di "giudice" e di "giudizio" sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale in modo elastico tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente in una "zona grigia" tra le categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, e ciò per consentire il promovimento del giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali. In particolare, si è ritenuto che i preminenti interessi pubblici della certezza del diritto e dell'osservanza della Costituzione impediscano di trarre dalla distinzione - sovente incerta - tra le varie di categorie di giudizi e processi conseguenze così gravi come l'esclusione del giudizio incidentale. L'affermazione piena del principio di costituzionalità ha richiesto l'allargamento dei concetti di giudice o di giudizio anche in presenza di mere zone "d'ombra", allo scopo di ammettere allo scrutinio della Corte costituzionale leggi che, per altra via, verrebbero ad essa più difficilmente sottoposte; e ha comportato altresì l'utilizzazione delle categorie del giudice e del giudizio "ai limitati fini " o "ai soli fini" della legittimazione a promuovere incidenti di costituzionalità, così implicitamente ammettendo che esse possano differire da quelle valide a fini diversi o più generali. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è giunta ad affermare che, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che esista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Peraltro, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., ha costituito argomento decisivo per negare nei casi dubbi la natura giurisdizionale - e conseguentemente la legittimazione - di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 1976, n. 121 del 1966 e n. 129 del 1957; n. 89 del 2017 e n. 181 del 2015; n. 262 del 2017, n. 213 del 2017 e n. 12 del 1971; n. 376 del 2001, n. 387 del 1996 e n. 83 del 1966; n. 44 del 1968).
Riguardo ai presupposti perché, ai sensi degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, le nozioni di "giudice" e di "giudizio" sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale in modo elastico tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente in una "zona grigia" tra le categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, e ciò per consentire il promovimento del giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali. In particolare, si è ritenuto che i preminenti interessi pubblici della certezza del diritto e dell'osservanza della Costituzione impediscano di trarre dalla distinzione - sovente incerta - tra le varie di categorie di giudizi e processi conseguenze così gravi come l'esclusione del giudizio incidentale. L'affermazione piena del principio di costituzionalità ha richiesto l'allargamento dei concetti di giudice o di giudizio anche in presenza di mere zone "d'ombra", allo scopo di ammettere allo scrutinio della Corte costituzionale leggi che, per altra via, verrebbero ad essa più difficilmente sottoposte; e ha comportato altresì l'utilizzazione delle categorie del giudice e del giudizio "ai limitati fini " o "ai soli fini" della legittimazione a promuovere incidenti di costituzionalità, così implicitamente ammettendo che esse possano differire da quelle valide a fini diversi o più generali. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è giunta ad affermare che, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che esista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Peraltro, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., ha costituito argomento decisivo per negare nei casi dubbi la natura giurisdizionale - e conseguentemente la legittimazione - di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 1976, n. 121 del 1966 e n. 129 del 1957; n. 89 del 2017 e n. 181 del 2015; n. 262 del 2017, n. 213 del 2017 e n. 12 del 1971; n. 376 del 2001, n. 387 del 1996 e n. 83 del 1966; n. 44 del 1968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art.