Sentenza 13/2019 (ECLI:IT:COST:2019:13)
Massima numero 40722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Professioni - Notaio - Atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare - Esonero dall'applicazione della legge antitrust - Denunciata deroga al nucleo essenziale delle regole sulla concorrenza, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Censure prospettate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Carenza di legittimazione della rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Professioni - Notaio - Atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare - Esonero dall'applicazione della legge antitrust - Denunciata deroga al nucleo essenziale delle regole sulla concorrenza, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Censure prospettate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Carenza di legittimazione della rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di legittimazione del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c, della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, censurati dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 106, par. 2 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge n. 130 del 2008), in quanto esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. Dalla pur elastica giurisprudenza costituzionale emerge che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario, ma sempre in presenza dell'essenziale requisito della terzietà, che nel caso dell'AGCM invece manca.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di legittimazione del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c, della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, censurati dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 106, par. 2 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge n. 130 del 2008), in quanto esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. Dalla pur elastica giurisprudenza costituzionale emerge che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario, ma sempre in presenza dell'essenziale requisito della terzietà, che nel caso dell'AGCM invece manca.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 93
co. 1
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 495
legge
10/10/1990
n. 287
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 106 par. 2