Prospettazione della questione incidentale - Identificazione sufficientemente precisa della norma censurata - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Il rimettente dubita della adeguatezza dei limiti fissati dalla disciplina dell'astensione collettiva degli avvocati che demanda ai codici di autoregolamentazione l'adozione di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel rispetto di un termine di preavviso e dell'obbligo di preventiva comunicazione della durata e delle motivazioni; pertanto, la norma censurata può dirsi identificata con sufficiente precisione, anche in mancanza dell'espresso riferimento all'art. 2-bis della medesima legge, ossia alla disposizione per il tramite della quale l'art. 2 trova applicazione.
Ricorre l'inammissibilità della questione per aberratio ictus ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione, ove la Corte costituzionale sia posta in grado di individuare il contesto normativo effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rinvio). (Precedente citato: sentenza n. 176 del 1992).