Sentenza 14/2019 (ECLI:IT:COST:2019:14)
Massima numero 42464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Cessazione, per effetto di ius superveniens, della situazione di fatto cui si riferisce la pronuncia additiva richiesta - Necessità per il rimettente di pronunciarsi sulla legittimità di comportamento connesso alla predetta situazione - Permanenza della rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Cessazione, per effetto di ius superveniens, della situazione di fatto cui si riferisce la pronuncia additiva richiesta - Necessità per il rimettente di pronunciarsi sulla legittimità di comportamento connesso alla predetta situazione - Permanenza della rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dall'assunto che la sopravvenuta approvazione della legge n. 103 del 2017, ponendo di fatto termine alle collegate plurime astensioni collettive degli avvocati dalle udienze penali, renderebbe irrilevante la denunciata mancanza di un obbligo di preventiva comunicazione dell'intero periodo di astensione. Permane la rilevanza delle questioni, atteso che comunque il rimettente deve ancora pronunciarsi sulla legittimità della mancata partecipazione, all'udienza in cui la questione è stata sollevata, del difensore dell'imputato in adesione alla protesta.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dall'assunto che la sopravvenuta approvazione della legge n. 103 del 2017, ponendo di fatto termine alle collegate plurime astensioni collettive degli avvocati dalle udienze penali, renderebbe irrilevante la denunciata mancanza di un obbligo di preventiva comunicazione dell'intero periodo di astensione. Permane la rilevanza delle questioni, atteso che comunque il rimettente deve ancora pronunciarsi sulla legittimità della mancata partecipazione, all'udienza in cui la questione è stata sollevata, del difensore dell'imputato in adesione alla protesta.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 1
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 2
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 5
legge
11/04/2000
n. 83
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte