Sentenza 14/2019 (ECLI:IT:COST:2019:14)
Massima numero 42465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale riguardante i processi in cui l'imputato sia assoggettato a custodia cautelare - Ininfluenza sul giudizio a quo, nel quale l'imputato è detenuto per altra causa - Ammissibilità della questione.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale riguardante i processi in cui l'imputato sia assoggettato a custodia cautelare - Ininfluenza sul giudizio a quo, nel quale l'imputato è detenuto per altra causa - Ammissibilità della questione.
Testo
La sopravvenuta sentenza n. 180 del 2018 - per effetto della quale l'autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare non può più interferire con la disciplina della libertà personale dell'imputato - non incide sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, in quanto nel giudizio a quo l'imputato non è assoggettato a custodia cautelare ma detenuto per altra causa, e pertanto, non avendo chiesto che si procedesse malgrado l'astensione del suo difensore, questa non era preclusa. (Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018, dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990).
La sopravvenuta sentenza n. 180 del 2018 - per effetto della quale l'autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare non può più interferire con la disciplina della libertà personale dell'imputato - non incide sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, in quanto nel giudizio a quo l'imputato non è assoggettato a custodia cautelare ma detenuto per altra causa, e pertanto, non avendo chiesto che si procedesse malgrado l'astensione del suo difensore, questa non era preclusa. (Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018, dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 1
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 2
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 5
legge
11/04/2000
n. 83
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte