Sciopero - Astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria - Reiterate astensioni riferibili ad una matrice unitaria - Preventiva comunicazione obbligatoria del periodo di astensione, della motivazione e del termine finale in relazione a tutte le iniziative collegate - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Evocazione di parametro incongruente - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametro incongruente, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, censurato dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. La disposizione censurata, ponendo regole destinate a disciplinare l'esercizio del diritto all'astensione degli avvocati dalle udienze, spiega un effetto diretto sull'esercizio dell'attività giurisdizionale, alla quale è estraneo l'evocato principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 65 del 2014, n. 272 del 2008 e n. 174 del 2005; ordinanza n. 44 del 2006).