Sentenza 14/2019 (ECLI:IT:COST:2019:14)
Massima numero 42467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Sciopero - Astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria - Reiterate astensioni riferibili ad una matrice unitaria - Preventiva comunicazione obbligatoria del periodo di astensione, della motivazione e del termine finale in relazione a tutte le iniziative collegate - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di efficienza del processo penale, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza e del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sciopero - Astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria - Reiterate astensioni riferibili ad una matrice unitaria - Preventiva comunicazione obbligatoria del periodo di astensione, della motivazione e del termine finale in relazione a tutte le iniziative collegate - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di efficienza del processo penale, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza e del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, censurato dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. L'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è un vero e proprio diritto di libertà, che deve però essere bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela. Tale bilanciamento è realizzato dal censurato art. 2, comma 5, e dagli artt. 2, comma 4, e 4, comma 1, del codice di autoregolamentazione, nei quali è tipizzata la fattispecie di legittima astensione collettiva, come singola proclamazione seguita a breve - non prima di dieci e non dopo sessanta giorni - da un unico (e quindi continuativo) periodo di astensione. La possibile ripetizione dell'astensione, che non rileva di per sé, trova comunque un limite nell'art. 2, comma 4, del citato codice, il quale prevede che la durata complessiva (per sommatoria) non può essere superiore a otto giorni nel mese e che l'intervallo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva non può essere inferiore a quindici giorni. Gli artt. 4, comma 4-quater, e 8 della legge n. 146 del 1990 prevedono inoltre la possibilità di attivazione del procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali innanzi alla Commissione di garanzia, e, nei casi estremi, del potere pubblico di ordinanza. Questa complessiva rete di protezione assicura la congruità del bilanciamento, in riferimento ai parametri evocati, tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 1990, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, censurato dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. L'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è un vero e proprio diritto di libertà, che deve però essere bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela. Tale bilanciamento è realizzato dal censurato art. 2, comma 5, e dagli artt. 2, comma 4, e 4, comma 1, del codice di autoregolamentazione, nei quali è tipizzata la fattispecie di legittima astensione collettiva, come singola proclamazione seguita a breve - non prima di dieci e non dopo sessanta giorni - da un unico (e quindi continuativo) periodo di astensione. La possibile ripetizione dell'astensione, che non rileva di per sé, trova comunque un limite nell'art. 2, comma 4, del citato codice, il quale prevede che la durata complessiva (per sommatoria) non può essere superiore a otto giorni nel mese e che l'intervallo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva non può essere inferiore a quindici giorni. Gli artt. 4, comma 4-quater, e 8 della legge n. 146 del 1990 prevedono inoltre la possibilità di attivazione del procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali innanzi alla Commissione di garanzia, e, nei casi estremi, del potere pubblico di ordinanza. Questa complessiva rete di protezione assicura la congruità del bilanciamento, in riferimento ai parametri evocati, tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 1990, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 1
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 2
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co. 5
legge
11/04/2000
n. 83
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6