Ordinanza 15/2019 (ECLI:IT:COST:2019:15)
Massima numero 41574
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Consiglio regionale - Prerogative costituzionali dei consiglieri regionali - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica nei confronti di tre consiglieri regionali della Regione Lazio - Ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dagli (ex) consiglieri nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Denunciata lesione dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dei consiglieri regionali - Lamentata indebita interferenza della funzione giurisdizionale - Tardività dei ricorsi e difetto di legittimazione dei consiglieri regionali - Inammissibilità dei ricorsi.
Consiglio regionale - Prerogative costituzionali dei consiglieri regionali - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica nei confronti di tre consiglieri regionali della Regione Lazio - Ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dagli (ex) consiglieri nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Denunciata lesione dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dei consiglieri regionali - Lamentata indebita interferenza della funzione giurisdizionale - Tardività dei ricorsi e difetto di legittimazione dei consiglieri regionali - Inammissibilità dei ricorsi.
Testo
Sono dichiarati inammissibili, per tardività e difetto di legittimazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi - in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost. - da tre ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016, nella quale sono stati contestati ai ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri della Regione Lazio, i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen. I ricorsi sono stati proposti oltre il termine prescritto dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, decorrente dalla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio, quale atto che ha dato origine ai conflitti. Va d'altra parte rilevato che il singolo consigliere regionale non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che giustificano la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione intersoggettivo, in quanto l'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 attribuisce tale legittimazione solo al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa, e, comunque, con riferimento all'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, deve escludersi che il singolo consigliere regionale sia titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che possano giustificarla. (Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010, n. 121 del 2005 e n. 132 del 1976; ordinanza n. 195 del 2004).
Sono dichiarati inammissibili, per tardività e difetto di legittimazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi - in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost. - da tre ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016, nella quale sono stati contestati ai ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri della Regione Lazio, i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen. I ricorsi sono stati proposti oltre il termine prescritto dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, decorrente dalla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio, quale atto che ha dato origine ai conflitti. Va d'altra parte rilevato che il singolo consigliere regionale non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che giustificano la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione intersoggettivo, in quanto l'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 attribuisce tale legittimazione solo al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa, e, comunque, con riferimento all'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, deve escludersi che il singolo consigliere regionale sia titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che possano giustificarla. (Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010, n. 121 del 2005 e n. 132 del 1976; ordinanza n. 195 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
20/09/2016
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3