Ordinanza 15/2019 (ECLI:IT:COST:2019:15)
Massima numero 41575
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra enti - Rappresentanza della Regione - Legittimazione a proporre ricorso - Spettanza al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta - Limitazione soggettiva insuperabile.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra enti - Rappresentanza della Regione - Legittimazione a proporre ricorso - Spettanza al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta - Limitazione soggettiva insuperabile.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per conflitto fra enti per la Regione al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. l'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, infatti, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2015, n. 130 del 2014, n. 130 del 2009, n. 303 del 2003, n. 163 del 1997 e n. 211 del 1972).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per conflitto fra enti per la Regione al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. l'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, infatti, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2015, n. 130 del 2014, n. 130 del 2009, n. 303 del 2003, n. 163 del 1997 e n. 211 del 1972).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3