Ordinanza 15/2019 (ECLI:IT:COST:2019:15)
Massima numero 41576
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 31/01/2019; Pubblicazione in G. U. 06/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  41574  41575


Titolo
Consiglio regionale - Attribuzioni e connesse garanzie dei consiglieri regionali - Assimilabilità a quelle dei componenti delle assemblee parlamentari - Esclusione.

Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i Consigli regionali. Diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità; sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile. Inoltre, i Consigli regionali godono, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria e che conseguentemente non copre procedure e atti previsti soltanto da leggi regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 337 del 2009, n. 279 del 2008, n. 301 del 2007, n. 292 del 2001, n. 245 del 1995, n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte