Sentenza 16/2019 (ECLI:IT:COST:2019:16)
Massima numero 41579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
08/01/2019; Decisione del
08/01/2019
Deposito del 08/02/2019; Pubblicazione in G. U. 13/02/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto - Lamentato esercizio in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Radicale difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto - Lamentato esercizio in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Radicale difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per radicale difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, nella parte in cui consentirebbe di esercitare l'attività venatoria in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa statale, che prevede tre modalità di caccia da esercitare in via esclusiva da parte di ciascun cacciatore. Il ricorrente non ha in alcun modo spiegato perché la disciplina regionale de qua debba essere interpretata nel senso censurato e, nel silenzio serbato sul punto dalla disciplina regionale impugnata, deve ritenersi che la regola generale posta dalla disciplina statale continui a trovare piena applicazione.
È dichiarata inammissibile, per radicale difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, nella parte in cui consentirebbe di esercitare l'attività venatoria in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa statale, che prevede tre modalità di caccia da esercitare in via esclusiva da parte di ciascun cacciatore. Il ricorrente non ha in alcun modo spiegato perché la disciplina regionale de qua debba essere interpretata nel senso censurato e, nel silenzio serbato sul punto dalla disciplina regionale impugnata, deve ritenersi che la regola generale posta dalla disciplina statale continui a trovare piena applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/12/2017
n. 45
art. 67
co. 1
legge della Regione Veneto
09/12/1993
n. 50
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 12
co. 5