Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto - Introduzione di un sistema automatizzato di autorizzazione all'accesso in un ambito territoriale diverso da quello in cui il cacciatore risulta iscritto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, nella parte in cui introduce un sistema "automatizzato" di autorizzazione all'accesso di ciascun cacciatore in un ambito territoriale di caccia diverso da quello in cui risulta iscritto. La disciplina impugnata non determina una deroga in peius del livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantito dalla legislazione statale, in quanto l'esigenza di permettere all'amministrazione competente di verificare periodicamente l'adeguatezza del rapporto tra cacciatori autorizzati e porzione di territorio interessata - cui è funzionale il requisito, previsto dal parametro interposto indicato, del «previo consenso» degli organi di gestione dell'ambito territoriale di caccia interessato- appare soddisfatta dal meccanismo autorizzatorio informatico. In una prospettiva di semplificazione, quest'ultimo consente infatti al cacciatore non iscritto in un determinato ambito territoriale di accedervi previa verifica, da parte dello stesso sistema informatico, del mancato raggiungimento dell'indice di densità venatoria massima, stabilito annualmente con delibera della Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione statale. La circostanza che il sistema informatico non possa autorizzare automaticamente l'accesso in un determinato ambito territoriale di un numero di cacciatori superiore all'indice venatorio massimo, in assenza dell'apposita delibera dell'organo di gestione dell'ambito territoriale di caccia interessato, esclude, d'altra parte, ogni possibile effetto pregiudizievole della disciplina regionale medesima rispetto al livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assicurato dalla disciplina statale di riferimento. (Precedenti citati: sentenza n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V avvenuta per opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; conseguentemente, i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati da questa legge statale non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000).