Ordinanza 17/2019 (ECLI:IT:COST:2019:17)
Massima numero 41931
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  10/01/2019;  Decisione del  10/01/2019
Deposito del 08/02/2019; Pubblicazione in G. U. 13/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  41932  41933  41934  41935


Titolo
Legge - Procedimento legislativo - Approvazione del disegno di legge di bilancio 2019 - Contrazione dei tempi di esame e posizione di questione di fiducia su un emendamento governativo interamente sostitutivo (c.d. maxi-emendamento) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Andrea Marcucci, in proprio e quale capogruppo del gruppo parlamentare "Partito democratico" presso il Senato della Repubblica, nonché di alcuni senatori, sia nella qualità di minoranza qualificata che uti singoli, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica - Denunciata violazione dei principi in materia di procedimento legislativo e di leale collaborazione tra poteri, nonché delle attribuzioni costituzionali spettanti alla minoranza qualificata, al gruppo parlamentare e ai senatori uti singuli - Difetto di menomazioni delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori e di violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare - Carenze dell'atto introduttivo - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile - per difetto di menomazione delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori, per carenze dell'atto introduttivo del gruppo parlamentare e per carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Andrea Marcucci e altri 36 senatori, in qualità di minoranza qualificata, del gruppo parlamentare "Partito democratico", nonché a titolo individuale, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, in relazione all'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, mediante emendamento governativo interamente sostitutivo (c.d. maxi-emendamento) su cui è stata posta la questione di fiducia. Non può ritenersi legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni la minoranza di un decimo dei componenti del Senato, perché la quota di attribuzioni che la Costituzione conferisce a tale frazione del corpo dei parlamentari riguarda ambiti diversi da quelli oggetto del presente conflitto, per cui esse non risultano menomate e sono, financo, estranee rispetto alle censure. Né sussiste la legittimazione ad agire del gruppo parlamentare "Partito democratico", per l'assorbente ragione che manca, nel ricorso in esame, la necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo avrebbe deliberato di proporre il conflitto. Infine, la carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali attribuite al singolo parlamentare nell'ambito della funzione legislativa determina l'inammissibilità del conflitto sollevato dai parlamentari uti singoli. Nel caso di specie, le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure si può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti. (Precedente citato: ordinanza n. 280 del 2017).

Nella giurisprudenza costituzionale la nozione di "potere dello Stato" ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, ex art. 37 della legge n. 87 del 1953, abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2012 e n. 88 del 2012; ordinanza n. 17 del 1978).



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte