Ordinanza 17/2019 (ECLI:IT:COST:2019:17)
Massima numero 41932
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
10/01/2019; Decisione del
10/01/2019
Deposito del 08/02/2019; Pubblicazione in G. U. 13/02/2019
Titolo
Parlamento - Prassi parlamentari (nella specie: maxi-emendamento approvato attraverso il voto della questione sulle manovre di bilancio) - Loro consolidamento nel tempo - Necessità di prevenire la violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo.
Parlamento - Prassi parlamentari (nella specie: maxi-emendamento approvato attraverso il voto della questione sulle manovre di bilancio) - Loro consolidamento nel tempo - Necessità di prevenire la violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo.
Testo
La presentazione di maxi-emendamenti approvati attraverso il voto della questione di fiducia rappresenta, in particolare per l'approvazione delle manovre di bilancio, una prassi consolidata nel tempo, della quale tuttavia la Corte costituzionale ha già segnalato gli effetti problematici. Dal "voto bloccato" determinato dalla questione di fiducia derivano, ai sensi delle vigenti procedurali parlamentari, la preclusione alla discussione dei singoli aspetti della disciplina e l'impossibilità di intervenire sul testo presentato dal Governo. Se è vero che una perdurante usanza costituisce un fattore non privo di significato all'interno del diritto parlamentare, ciò non può giustificare qualunque prassi si affermi nelle Camere, anche contra Constitutionem ma, al contrario, occorre arginare quegli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014).
La presentazione di maxi-emendamenti approvati attraverso il voto della questione di fiducia rappresenta, in particolare per l'approvazione delle manovre di bilancio, una prassi consolidata nel tempo, della quale tuttavia la Corte costituzionale ha già segnalato gli effetti problematici. Dal "voto bloccato" determinato dalla questione di fiducia derivano, ai sensi delle vigenti procedurali parlamentari, la preclusione alla discussione dei singoli aspetti della disciplina e l'impossibilità di intervenire sul testo presentato dal Governo. Se è vero che una perdurante usanza costituisce un fattore non privo di significato all'interno del diritto parlamentare, ciò non può giustificare qualunque prassi si affermi nelle Camere, anche contra Constitutionem ma, al contrario, occorre arginare quegli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte