Parlamento - Singolo parlamentare - Requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Esercizio di prerogative costituzionali diverse e distinte da quelle riconosciute in quanto componente dell'assemblea - Necessità di loro violazioni manifeste - Rilevabilità in sede di sommaria delibazione - Dovere del singolo parlamentare di provare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita.
Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, una serie di prerogative diverse e distinte da quelle che gli sono riconosciute in quanto componente dell'assemblea. Esse, connesse all'esercizio del libero mandato parlamentare, sono riconducibili, nell'ambito della funzione legislativa, ai diritti di parola e di proposta, che comprende il potere di iniziativa legislativa e quello di proporre emendamenti, e di voto. È in tali attribuzioni, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, che il singolo parlamentare esprime quella volontà, in sé stessa definitiva e conclusa che ne determina, in riferimento al requisito soggettivo per l'instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, l'inclusione tra i poteri legittimati. (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2012, n. 88 del 2012, n. 69 del 2009, n. 502 del 2000, n. 379 del 1996 e n. 13 del 1975; ordinanze n. 181 del 2018, n. 163 del 2018, n. 277 del 2017, n. 225 del 2001, n. 177 del 1998, n. 1150 del 1988, n. 17 del 1978, n. 171 del 1997, n. 229 del 1975, n. 228 del 197 e n. 9 del 1970).
I singoli parlamentari sono organi-potere, titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite, rispetto alla cui lesione o usurpazione da parte di altri organi parlamentari devono potersi rivolgere al giudice costituzionale.
Il rispetto del principio di autonomia delle Camere, per cui ad esse va riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell'applicazione delle regole parlamentari, esige che la legittimazione attiva del singolo parlamentare sia rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, ai vizi che determinano violazioni manifeste delle sue prerogative costituzionali, le quali siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione: ne deriva che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il singolo parlamentare deve allegare e comprovare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017 e n. 379 del 1996 e n. 9 del 1959; ordinanza n. 149 del 2016).