Sentenza 18/2019 (ECLI:IT:COST:2019:18)
Massima numero 42074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 14/02/2019; Pubblicazione in G. U. 20/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  42075  42076  42077


Titolo
Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di vigilanza sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità.

Testo
La Corte dei conti, in sede di controllo sull'attuazione e sul rispetto del piano di riequilibrio finanziario - assimilabile al controllo preventivo di legittimità sugli atti, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parificazione - ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, a esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Peraltro, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta - rispetto al controllo sugli atti - un ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale, perché l'accertamento effettuato nell'esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci "fa stato" nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, dunque è munito di una definitività che non è reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana. (Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 188 del 2015, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976).

Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale è reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, è auspicabile che i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie. (Precedente citato: sentenza n. 406 del 1989).

Il sindacato della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali è ascrivibile alla categoria del controllo di legittimità. La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto - e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sez. riunite della Corte dei conti in speciale composizione - determinano un'integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).

La funzione di vigilanza-ingerenza della Corte dei conti, che presenta una cadenza semestrale (art. 243-quater, comma 6, del T.U. enti locali), va inquadrata nella categoria del controllo di legittimità-regolarità, e risponde all'esigenza di un intervento rapido e tempestivo, prima che "la deviazione dal percorso fissato" dal piano di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell'ente. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 103

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 243  quater  co. 6