Sentenza 18/2019 (ECLI:IT:COST:2019:18)
Massima numero 42076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 14/02/2019; Pubblicazione in G. U. 20/02/2019
Massime associate alla pronuncia:  42074  42075  42077


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto - Possibile rimodulazione o riformulazione, entro il 31 maggio 2017 - Irragionevole deroga alla disciplina per il ripiano pluriennale - Violazione dell'equilibrio di bilancio in relazione al principio del buon andamento e quale clausola generale a presidio dei valori costituzionali dell'eguaglianza, del dovere di solidarietà politica, economica e sociale e dell'effettività del principio della legittimazione democratica delle istituzioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, che disciplina la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e la restituzione delle anticipazioni di liquidità a essi erogate. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo, contrasta sia con il principio dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. La lunghissima dilazione temporale - che non è equiparabile alla fattispecie normativa del riaccertamento straordinario, la quale giustificava la dilazione trentennale del deficit emergente con l'unicità ed eccezionalità della situazione finanziaria di alcuni enti territoriali, sorretta dal convincimento che sarebbero emersi, una volta per tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale - confligge anche con i principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata; ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili, in uno scenario che mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione, determinando così l'elusione del principio di responsabilità nell'esercizio della rappresentanza democratica. Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità". Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, che spettano al legislatore. Tuttavia, il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un'oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. (Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2017, n. 6 del 2017, n. 107 del 2016 e n. 10 del 2015).

Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate.

Per costante orientamento, nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio integrano una clausola generale in grado di operare ogniqualvolta l'antinomia di norme asistematiche rispetto a tali principi risulti palese e incontrovertibile. Infatti, la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012).

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).

L'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, fa sì che sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono - in virtù di una presunzione assoluta - il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 714

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 434

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte