Sentenza 160/2024 (ECLI:IT:COST:2024:160)
Massima numero 46388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/06/2024;  Decisione del  06/06/2024
Deposito del 03/10/2024; Pubblicazione in G. U. 09/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46387  46389


Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Novella in materia edilizia - Ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell'area di sedime - Permanenza dell'ipoteca iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario anche quando il creditore non è responsabile dell'abuso e l'ipoteca sia stata iscritta prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire - Omessa previsione, secondo l'interpretazione del diritto vivente - Disposizione che riproduce norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua. (Classif. 192001).

Testo

È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. La disposizione indicata ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, dichiarato costituzionalmente illegittimo per l’irragionevolezza e la sproporzione della lesione del diritto di proprietà e di difesa del creditore ipotecario.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27