Sentenza 18/2019 (ECLI:IT:COST:2019:18)
Massima numero 42077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 14/02/2019; Pubblicazione in G. U. 20/02/2019
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Thema decidendum - Accoglimento della questione per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Accolta, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e agli artt. 81 e 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.
Accolta, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e agli artt. 81 e 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 714
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 434
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 13
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1