Ordinanza 19/2019 (ECLI:IT:COST:2019:19)
Massima numero 41231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/01/2019;  Decisione del  22/01/2019
Deposito del 14/02/2019; Pubblicazione in G. U. 20/02/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di "fermo amministrativo" o di "fermo giudiziario" - Denunciata violazione della competenza dello Stato in materia di tributi erariali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con sentenza n. 47 del 2017, ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dal d.l. n. 953 del 1982 - sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto dal d.l. n. 669 del 1996 come misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada) è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione rientra nella regola che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017, n. 288 del 2012; ordinanza n. 192 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  06/05/2013  n. 5  art. 1  co. 182

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte