Prospettazione della questione incidentale - Bilanciamento tra principi contrapposti, anche di rilievo europeo - Consapevole esclusione sia dell'applicazione delle norme europee, che del rinvio pregiudiziale - Ritenuta necessità di rimessione alla Corte costituzionale - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, sollevate sotto lo specifico profilo del necessario bilanciamento tra principi contrapposti. Il rimettente è consapevole della circostanza per cui, trattando le norme censurate della pubblicazione in rete di dati reddituali e patrimoniali relativi a dirigenti delle pubbliche amministrazioni (e ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), viene in rilievo un trattamento di dati personali soggetto anche alla disciplina del diritto (comunitario, prima, e ora) dell'Unione europea; escludendo tuttavia che la normativa europea offra una soluzione del caso concreto, scartando inoltre la via di un rinvio pregiudiziale, decide di sollevare questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la valutazione sul bilanciamento in parola non possa che spettare alla Corte costituzionale. L'ammissibilità, sempre sotto questo specifico profilo, emerge anche alla luce della circostanza che la disciplina legislativa censurata opera su un terreno nel quale risultano in connessione - e talvolta anche in visibile tensione - diritti e principi fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato. Da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti, che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14 e 15 Cost.), e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali evocate. Dall'altra parte, con eguale rilievo, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla, e che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della p.a. Non erra, pertanto, il giudice a quo quando segnala la peculiarità dell'esame cui deve essere soggetta la disciplina legislativa che egli si trova ad applicare, e quando sottolinea che tale esame va condotto dalla Corte costituzionale, in quanto la "prima parola" che questa si accinge a pronunciare sulla disciplina legislativa censurata è più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, 269 del 2017, n. 212 del 2017, n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991).
I principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), costituendo pertanto parte del diritto dell'Unione, dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale.